Statuto

Statuto della ASSOCIAZIONE PRO LOCO DECIMANA

Art.1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita un’associazione di promozione sociale nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, nella parte di territorio storicamente denominato “Decimano”,compresa nel Comune di Ravenna, e, definito ad Ovest dal Fiume Ronco, a Nord dallo stacco del Canale del Molino, dalla Chiusa di S. Bartolo, fino alla Pineta di Classe, a Est dal fiume Savio, a Sud dagli attuali confini di Comune e Provincia, “L’Associazione Pro Loco Decimana” che ha sede in Ravenna frazione S. Pietro in Vincoli Viale Farini n. 77.
Eventuali cambiamenti di sede legale nell’ambito del territorio comunale, richiederanno modifiche allo Statuto. La stessa ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro, esclude ogni possibile distribuzione ai soci anche in modo indiretto o differito di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione non sia imposta da legge.

Art. 2
SCOPI E ATTIVITA’
L’Associazione ha come finalità la realizzazione di iniziative atte a valorizzare ed incrementare la conoscenza storica e scientifica e la valorizzazione culturale e turistica del territorio Decimano e delle risorse locali; l’Associazione si propone, inoltre, di favorire ogni possibile incontro culturale nello spirito delle tradizioni romagnole.
A tal fine l’Associazione può:
– realizzare progetti e iniziative rivolti alla valorizzazione delle località, con particolare attenzione alle tradizioni locali, alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, alle capacità ricettive senza trascurare la vicinanza con una città dal ricco patrimonio artistico quale Ravenna nonché altri luoghi fuori dal territorio comunale;
– stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori, nonché a favorire l’integrazione fra tutti gli abitanti nelle località comprese nel territorio decimano;
– promuovere iniziative di interesse ed intrattenimento quali sagre, spettacoli, feste, concerti, mostre, convegni ed incontri di carattere ricreativo, culturale, sportivo e tecnico-scientifico;
– curare l’immagine del territorio Decimano con adeguate pubbliche relazioni e la produzione, pubblicazione e distribuzione di materiale propagandistico ed informativo;
– indire e coordinare progetti di promozione turistica e culturale delle località, in forma diretta o in
collaborazione con altri soggetti interessati;
– proporre e sollecitare le associazioni culturali e ricreative del territorio Decimano e le Autorità competenti ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare la capacità di accoglienza del territorio, attraverso la tutela ed al recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico e culturale;
– svolgere qualsiasi altra attività ( compresa la costituzione con altri soggetti pubblici o privati di qualsivoglia forma societaria) utile al raggiungimento degli scopi sociali;
– promuovere studi, ricerche e curare l’eventuale pubblicazione dei risultati;
– organizzare attività di turismo sociale al fine di stabilire rapporti con altre realtà nazionali ed internazionali per la conoscenza di altre realtà culturali e ambientali;
Per una migliore riuscita dei progetti l’Associazione potrà ricercare o accettare ulteriori proposte di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, aventi, in tali specifiche occasioni, comuni scopi e finalità.

Art. 3
RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative annualmente fissate dal Consiglio direttivo;
– contributi devoluti da aderenti e/o privati;
– contributi concessi dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche o da organizzazioni internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– entrate patrimoniali;
– entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o a terzi;
– entrate derivanti da attività commerciali svolte in modo marginale;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura, predisponendo inoltre un rendiconto preventivo.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4
I SOCI
Possono far parte dell’Associazione soggetti pubblici e privati non aventi né scopo di lucro né economico, siano essi persone giuridiche, associazioni, enti non riconosciuti o persone fisiche, che, interessati allo sviluppo culturale, economico e turistico del Decimano di aderirvi, impegnandosi all’osservanza del presente statuto.
I soci possono essere suddivisi in effettivi ed onorari.
Sono soci effettivi tutti i soggetti in regola col pagamento della quota associativa annuale.
La qualifica di socio onorario è deliberata dal Consiglio direttivo, e può essere rivolta a persone che hanno contribuito, con azioni di vario genere, ad aumentare il prestigio e l’immagine dell’Associazione e del territorio.
Il titolo di socio onorario è permanente e non contempla il pagamento della quota associativa annuale. Solo il socio effettivo, se maggiorenne, ha diritto all’esercizio di elettorato attivo e passivo.
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5
CRITERI DI AMMISSIONE, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI.
L’ammissione a socio effettivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si deve pronunciare il Consiglio direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate. Qualora l’aspirante Socio persista nella richiesta di ammissione in merito dovrà pronunciarsi l’Assemblea dei Soci nel corso della prima riunione prevista.
La qualifica di socio si perde per decadenza, esclusione o decesso.
La decadenza è automatica al 1 novembre di ogni anno, causata dal mancato pagamento della quota associativa entro il 31 ottobre.
Può esprimere voto solo il socio che è in regola col pagamento della quota associativa entro la data dell’assemblea ordinaria o straordinaria.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con voto di almeno 2/3 dei suoi membri e può essere assunta per:
– comportamento contrastante o concorrenziale con gli scopi dell’Associazione;
– persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’eventuale esclusione di un Socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo una facoltà di replica entro 30 giorni dall’invio della missiva. Successivamente il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
E’ stabilita l’intrasmissibilità della quota associativa, anche mortis causa, e la non rivalutazione della stessa.
Il socio o i suoi eredi in nessun caso hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
I soci sono obbligati:
– ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali;
– a mantenere un comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dell’Associazione;
– a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Art. 6
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
L’Assemblea può deliberare di eleggere anche il Collegio dei revisori.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle persone in carica spetta in ogni caso il rimborso di eventuali spese sostenute.

Art. 7
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i soci effettivi e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio effettivo (persona fisica, se maggiorenne, o entità collettiva) dispone di un solo voto, non è consentita delega ad altro socio.
All’Assemblea ordinaria spettano i compiti di indirizzo dell’attività dell’Associazione ed in particolare:
– approvare il rendiconto consuntivo;
– eleggere i membri del Consiglio direttivo;
– deliberare l’eventuale costituzione del Collegio dei sindaci revisori eleggendone i membri;
– deliberare su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed a deliberare in merito all’esclusione dei soci.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per approvazione del rendiconto consuntivo (entro quattro mesi dalla sua chiusura) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo, o il Collegio dei revisori (se eletto), o un decimo degli associati, ne ravvisi l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente. In assenza di entrambi spetterà al membro anziano del Consiglio direttivo assumere tale compito.
Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, con comunicazione di avvenuta lettura da parte del socio, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che deve essere convocata con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide, quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo per lo scioglimento per la quale occorre il voto favorevole dei ¾ dei soci.

Art. 8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti fra gli associati.
Il numero dei membri del Consiglio direttivo è stabilito dall’Assemblea prima di procedere al suo rinnovo.
Gli eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di membro del Consiglio della Pro Loco è incompatibile con lo svolgimento di ruoli analoghi in altre associazioni similari.
Per l’elezione del Consiglio direttivo ogni Socio, presente, potrà esprimere un numero massimo di preferenze personali pari alla metà della composizione stabilita.
Nel caso in cui, per dimissioni o assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, od altre cause, uno o più membri del Consiglio direttivo decadano dall’incarico; saranno surrogati, nell’ordine, le persone risultate non elette, che rimarranno in carica fino alla normale scadenza dell’organo; a parità di voti prevale il più anziano. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-presidente.
Al Consiglio direttivo spetta di:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea;
– predisporre il rendiconto consuntivo;
– predisporre gli eventuali regolamenti interni;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– deliberare il recesso e l’esclusione degli associati;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente. In casi di assenza di entrambi spetterà al membro anziano assumere tale compito.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera , fax, posta elettronica, con comunicazione di avvenuta lettura da parte del socio, da spedirsi non meno di 7 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Non è ammessa la delega.
Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti.
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali ( Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori dei conti se eletti e dei Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 9
NOMINE CARICHE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno: un segretario, un amministratore ed un cassiere con i seguenti compiti e caratteristiche:
-Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, redige i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni, provvede al normale funzionamento degli uffici ed alla regolare tenuta dei libri sociali.
– L’Amministratore è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché regolare tenuta dei libri contabili.
– Il Cassiere annota i movimenti contabili della Pro Loco.

Art. 10
IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha il potere di firma. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza di questi, al membro anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Qualora l’Assemblea deliberi di eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, la stessa eleggerà (potendo scegliere anche persone non associate) tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio provvederà poi alla nomina, al suo interno, del suo presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, alla quale presenterà la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.

Art. 12
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall’accettazione dell’arbitrio, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Ravenna.
L’arbitrato sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all’altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell’arbitro,sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna.
Sia l’Associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale,e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c.
L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnandosi ad accettarlo.

Art. 14
NORMA FINALE
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.

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